Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana si divide in quattro parti: leggi e ordinanze nella prima, delibere e nomine nella seconda, bandi e concorsi nella terza, atti gestionali con dati personali nella quarta. Esce di norma ogni settimana, solo in forma digitale.
PROVINCIA DI LUCCA — Quasi tutto quello che la Regione decide sulla sanità passa dal Bollettino ufficiale della Regione Toscana, il BURT. La legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 lo definisce lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali e degli atti pubblicati, stabilisce che esca solo in forma digitale e che la pubblicazione abbia valore legale. Lo stesso testo, all'articolo 2, prevede che il bollettino sia diviso in quattro parti.
Sapere quale parte guardare fa risparmiare tempo. Un concorso dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, una borsa di studio o una graduatoria stanno nella parte terza; una nomina o una delibera di interesse generale nella parte seconda; una legge regionale sulla sanità o un'ordinanza del presidente della Giunta nella parte prima. Bilanci, consuntivi e atti di grandi dimensioni non finiscono nell'edizione ordinaria: la legge prevede per loro appositi supplementi, ed è lì che si trovano i documenti contabili più corposi.
Il criterio con cui gli atti vengono smistati è fissato dagli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007. Questo è il riepilogo, con il tipo di documento sanitario che di solito ci si trova.
| Parte | Che cosa si pubblica | Esempio in sanità |
|---|---|---|
| Prima | Statuto, leggi e regolamenti regionali, ordinanze del presidente della Giunta | Legge regionale su un servizio sanitario |
| Seconda | Delibere del Consiglio, decreti di nomina, atti di enti locali senza dati personali | Nomina di un organo, atto di interesse generale |
| Terza | Bandi e avvisi di concorso, borse di studio, contributi, graduatorie | Concorso per infermieri di un'azienda sanitaria |
| Quarta | Atti gestionali con dati personali e graduatorie dei procedimenti della parte terza | Elenchi nominativi legati a un avviso |
L'articolo 11 stabilisce che il BURT sia pubblicato di norma con cadenza settimanale, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità; le pubblicazioni di urgenza possono essere disposte anche su richiesta del presidente della Giunta regionale o del presidente del Consiglio regionale. Per gli atti diversi da leggi e regolamenti l'articolo 8 fissa la pubblicazione entro trenta giorni dalla ricezione da parte della redazione del bollettino: fra la delibera di un'azienda sanitaria e la sua comparsa sul BURT può quindi passare quasi un mese.
La stessa legge, all'articolo 14, prevede che la consultazione del BURT sul sito della Regione Toscana sia «libera, permanente e gratuita», e che sia garantita con assistenza anche nei punti di accesso assistiti, negli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, nelle biblioteche degli enti locali e in tutti i comuni toscani. Attenzione a un punto: i testi coordinati delle leggi raccolti nella banca dati Raccolta normativa hanno, per l'articolo 10, solo carattere informativo, e non sostituiscono il testo ufficiale pubblicato sul bollettino.
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